6 Ottobre 2021

Modificato: 6 Ottobre 2021

Si comunica che è nuovamente attivo sul portale RICONOSCO, all’interno del menu “Servizi Telematici”, il modulo per inviare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per la prova dell’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente al fine di mantenere l’iscrizione nell’Albo (D.M. 47/2016) per il triennio 2017-2019.

Sono tenuti all’adempimento, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021, ESCLUSIVAMENTE COLORO CHE NON ABBIANO GIA’ INVIATO la dichiarazione lo scorso anno.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 D.M. 47/2016, bisognerà possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

  • essere titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
  • avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
  • aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  • essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
  • aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
  • avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

A tal fine prima di compilare l’autocertificazione, si invita a verificare il possesso dei requisiti sul portale RICONOSCO, ove si potrà caricare i dati eventualmente mancanti in “Assicurazioni” (v. guida allegata) e in “Variaz. Anagrafiche” (v. guida allegata), ove inserire anche la Partita IVA (non viene considerato il dato eventualmente inserito nella maschera DATI FISCALI).

Si ricorda che la prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza non è richiesta laddove ricorrano le seguenti cause di esonero:

  1. “per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo” (art. 2 comma 1 D.M. 47/2016);
  2. “durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo” (art. 21 comma 6 L. n. 247/12);
  3. “alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (art. 21 comma 7 lett. a) L. n. 247/12);
  4. “agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro” (art. 21 comma 7 lett. b) L. n. 247/12);
  5. “agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza” (art. 21 comma 7 lett. c) L. n. 247/12).

Per i casi di esonero di cui ai punti dal 2) al 5) è richiesto l’invio della dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 21 L. n. 247/12 sempre attraverso il portale RICONOSCO alla voce D.M. 47/2016.

Gli iscritti con meno di cinque anni di iscrizione, invece, non dovranno fare alcuna dichiarazione (è inibito l’accesso al modulo D.M. 47/2016).

La conseguenza, nel caso in cui non venga fornita prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza è, purtroppo, la cancellazione dall’Albo (che non è chiaramente una sanzione disciplinare, ma una conseguenza di natura amministrativa prevista dalla normativa citata), salvi i giustificati motivi.

L’avvocato cancellato per mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di averli conseguiti successivamente, mentre nel caso di mancanza dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) non può esservi nuovamente iscritto, purtroppo, prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

L’autocertificazione/dichiarazione di esonero, compilato il form sul portale RICONOSCO, dovrà essere stampata in formato pdf (come da istruzioni riportate nella guida allegata) e, firmata digitalmente in formato PADES (o anche BASIC o BES), caricata nel gestionale attraverso l’apposita funzione, quindi inviata mediante il pulsante “Invia alla Segreteria dell’Ordine”.