15 Novembre 2022

Modificato: 15 Novembre 2022

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale del 2 settembre 2022, nella G.U. 256 del 2.11.22, “Opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione”, è stata delineata l’opzione previdenziale per  i professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

I professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR – ai sensi dell’art.1 del D. L. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 – hanno facoltà di rimanere iscritti all’albo professionale e di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.

Gli avvocati che rientrano in questa fattispecie debbono comunicare a mezzo PEC alla Cassa Forense, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico e se già in servizio entro il 2 dicembre 2022, la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso la Cassa Forense.

Tale opzione potrà essere esercitata tramite PEC da trasmettere a istituzionale@cert.cassaforense.it . Il relativo modulo è disponibile sul sito di Cassa Forense

Modulo PNRR

Gli addetti all’Ufficio del Processo sono invece sospesi dall’esercizio dell’attività professionale.

Il c.d. “decreto bollette” 18.02.2022 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98) ha infatti inserito all’art. 11 del DL 80/2021 il comma 2 bis che prevede per gli addetti all’ufficio del processo l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 10.11.22, ha deliberato che la sospensione dagli Albi, introdotta da tale disposizione, sia equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 prevista per l’assunzione di determinate cariche pubbliche.

La sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 consente pertanto agli interessati di optare per il mantenimento, nonostante la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, dell’iscrizione alla Cassa Forense.

I colleghi addetti all’ufficio del processo potranno manifestare con PEC da indirizzare a istituzionale@cert.cassaforense.it, la volontà di restare iscritti alla Cassa Forense.

E’ confermato che, per le sospensioni volontarie, deliberate dai Consigli dell’Ordine a seguito di richiesta dell’iscritto, ai sensi dell’art. 20, secondo comma della Legge n. 247/2012, Cassa Forense procederà alla cancellazione d’ufficio.

Si ricorda che l’avvocato cancellato dalla Cassa è in ogni caso tenuto al pagamento della contribuzione per l’anno in cui è intervenuta la cancellazione ed a comunicare in quello successivo i redditi e volume di affari con il modello 5.