2 Ottobre 2023

Modificato: 2 Ottobre 2023

In allegato la nota del Presidente del Tribunale di Matera con la quale comunica la ulteriore proroga del termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco in oggetto al 31 OTTOBRE 2023.


Con provvedimento del 31 maggio 2023 prot. n. 2174/2023 (che si allega), il Presidente f.f. del Tribunale di Matera, Dr. Gaetano Catalani ha prorogato al 30 SETTEMBRE 2023 il termine per il deposito della domanda per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 179 ter c.p.c., con le stesse modalità già indicate nel provvedimento del 14/04/2023.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Matera, Dr. Gaetano Catalani, rende noto che:

A decorrere dal 28 febbraio 2023, e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, la delega per le operazioni di vendita, prevista dagli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c., può essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto presso ciascun Tribunale, sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.
Ai sensi dell’art. 179 ter c.p.c. tale elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale e il Comitato di Vigilanza deve essere presieduto dal Presidente o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto all’Albo professionale, designato dal relativo Consiglio dell’Ordine, a cui appartiene il richiedente.
Possono richiedere l’iscrizione gli avvocati i commercialisti ed i notai che abbiano una specifica competenza tecnica nella materia, siano di condotta morale specchiata e siano iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Pertanto

SI INVITANO

i professionisti interessati a richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 179 ter c.p.c. a depositare la relativa domanda al Presidente del Tribunale di Matera entro il 31 maggio 2023, depositandola presso la segreteria della Presidenza al IV piano ovvero trasmettendola alla Pec: prot.tribunale.matera@giustiziacert.it. La domanda dovrà essere corredata dai documenti specificatamente previsti dal comma 4 dell’art. 179 ter c.p.c., nonché dai titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente indicati nel comma 5 dell’art. 179 ter c.p.c..