16 Aprile 2024

Modificato: 16 Aprile 2024

Richiamato l’art. 11 d.l. n. 132/2014 ed ai soli fini statistici, si conferma che gli accordi di negoziazione assistita da avvocati devono essere comunicati al Consiglio dell’Ordine ove è iscritto uno degli avvocati patrocinanti.

Richiamato, altresì, l’art. 6 del citato d.l., così come modificato a seguito della c.d. riforma Cartabia, si informa che gli accordi ESCLUSIVAMENTE riferiti alle convenzioni di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, muniti di nullaosta o di autorizzazione, devono essere depositati al Consiglio dell’Ordine ove è iscritto uno degli avvocati patrocinanti, perché se richiesto, possa rilasciarne copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

A tal fine il Consiglio Nazionale Forense ha sviluppato una piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione assistita e pertanto, ai fini degli obblighi previsti dal d.l. n. 132/2014, gli avvocati in entrambe le richiamate ipotesi DEVONO effettuare il deposito ESCLUSIVAMENTE accedendo al sito https://negoziazione.consiglionazionaleforense.it/.

Ulteriori informazioni e la guida al deposito sono consultabili sul sito https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi.